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Nuova tegola per ChatGPT: notificato a OpenAI l’atto di contestazione per le violazioni alla normativa privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto con un comunicato di aver notificato a OpenAI, società che gestisce la piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT, l’atto di contestazione per aver violato la normativa in materia di protezione dei dati personali. Giova rammentare che già nel marzo del 2023 il Garante privacy era intervenuto sull’ormai nota applicazione di OpenAI (fortemente legata a Microsoft – per approfondimenti: https://www.dday.it/redazione/44834/microsoft-investimento-openai) con un provvedimento datato 30 marzo 2023 di limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del GDPR (V. https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870832). La società statunitense andò oltre la prescrizione del Garante privacy italiano bloccando a tutti gli utenti italiani l’accesso all’app che divenne nuovamente fruibile solo a fine aprile 2023 con alcune novità: la possibilità di negare il riutilizzo del contenuto delle conversazioni per l’ulteriore addestramento del modello, l’abilitazione della verifica dell’età al primo utilizzo della piattaforma e un aggiornamento della policy privacy con la previsione della cancellazione dei dati raccolti e utilizzati nei modelli generativi. Con l’atto di contestazione reso noto con il comunicato stampa del 29/01/2024 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9978020) il Garante ha ritenuto che gli elementi acquisiti possano configurare uno o più illeciti rispetto a quanto stabilito dal Regolamento UE. OpenAI, avrà 30 giorni per comunicare le proprie memorie difensive in merito alle presunte violazioni contestate. Nella definizione del procedimento il Garante terrà conto dei lavori in corso nell’ambito della speciale task force (https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-resolves-dispute-transfers-meta-and-creates-task-force-chat-gpt_en), istituita dal Board, che riunisce le Autorità di protezione dati dell’Ue (Edpb).

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La clausola di pari facoltà di rimborso nei buoni fruttiferi postali cointestati a minori

La vertenza oggetto del presente articolo prende origine da alcuni buoni postali fruttiferi a termine emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane S.p.a., sottoscritti dalla sig.ra XX e aventi quali beneficiari, con pari facoltà di rimborso (clausola PFR), la stessa sottoscrittrice e il figlio minorenne, sig. XY. Compiuta la maggiore età e venuto a conoscenza del piccolo fondo a sé cointestato, il sig. XY si attivava prontamente per ottenere la liquidazione dei suddetti titoli recandosi presso gli sportelli di Poste Italiane ove, anni molti anni addietro, la madre aveva materialmente sottoscritto detti buoni. Senonché tale richiesta rimase inevasa con la motivazione che i buoni fruttiferi si erano nel frattempo prescritti (!). A seguito di un lungo e articolato contenzioso che ha visto, in un primo momento, riconoscere la somma di capitale e interessi al ricorrente sig. XY, salvo poi, in grado di appello, vedersi revocare la precedente pronuncia favorevole , il Giudice di Appello così statuisce: ” (…) la minore età di uno dei cointestatari del buono non può essere ritenuta un impedimento giuridico rispetto all’esercizio del diritto di riscuotere il capitale rappresentato dal titolo, ben potendosi esigere tale somma nel rispetto della disposizione contenuta nell’art. 320 c.c.” In pratica, il Giudicante non ha ritenuto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione per la riscossione da parte del sig. XY dei buoni fruttiferi giunti a scadenza il fatto che al momento dell’avvenuta prescrizione quel cointestatario con pari facoltà di rimborso non avesse ancora raggiunto la maggiore età. Il richiamo esplicito all’art. 320 c.c. è da intendersi come una valorizzazione quasi assoluta dell’obbligo genitoriale di tutela degli interessi dei figli minori a nulla valendo, nel caso di specie, il fatto che la volontà di riscuotere il buono da parte del minore potesse essere anche potenzialmente confliggente con le intenzioni del genitore cointestatario e sottoscrittore. La pronuncia, seppur corretta dal punto di vista sistematico, non appare logica visto che il sig. XY altro non potrebbe fare, a questo punto, che citare in giudizio la madre per il risarcimento dei danni subiti dal comportamento omissivo del genitore cointestatario che non si è attivato correttamente e nei tempi giusti per la riscossione dei buoni. Solo un’annotazione: oggi non è più possibile sottoscrivere buoni fruttiferi postali cointestati a minori con pari facoltà di rimborso. Non a caso.

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minori

L’imposizione di una dieta vegana ai minori: aspetti giuridici e sanitari

La scelta alimentare è un diritto fondamentale dell’individuo e spetta a ognuno di noi decidere cosa mangiare. Tuttavia, questo diritto viene messo in discussione quando si tratta di minori, perché spesso i genitori sono responsabili delle decisioni che riguardano il benessere dei loro figli.

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Matrimonio, Unione Civile, Convivenza di Fatto

Chiariamo la differenza tra Matrimonio, Unione Civile e Convivenza di Fatto

In questo articolo, esploreremo le tre diverse opzioni a disposizione di coppie che decidono di formalizzare la loro relazione: Matrimonio, Unione Civile e Convivenza di Fatto. Ognuna di queste opzioni ha vantaggi e svantaggi distinti, e capire la differenza è importante per decidere quale opzione sia più adatta alle proprie esigenze e preferenze.

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L’eredità digitale: come proteggere i propri beni digitali per il futuro

Cos’è l’eredità digitale? L’eredità digitale è un concetto relativamente nuovo ma sempre più importante in un mondo dove la tecnologia e la digitalizzazione sono sempre più presenti nella vita quotidiana. Si riferisce a tutti i beni digitali che una persona possiede e che vengono trasmessi ai propri eredi dopo la morte. In cosa consiste l’eredità digitale? Questi beni digitali possono includere account di social media, email, foto, documenti e molto altro ancora. Tuttavia, la maggior parte delle persone non ha un piano in atto per gestire la propria eredità digitale e per proteggere i propri beni digitali in caso di morte. Come proteggere i propri beni digitali? Un problema comune riguarda l’accesso ai dati: molti account online, infatti, vengono bloccati o cancellati quando il proprietario muore, rendendo impossibile per i propri eredi accedere ai dati o recuperare le informazioni importanti. Questo può rendere difficile per i familiari affrontare la perdita e preservare i ricordi digitali del defunto. Come gestire l’eredità digitale? Per evitare questi problemi, è importante pianificare la propria eredità digitale in anticipo, includendo istruzioni chiare su come gestire i propri beni digitali in caso di morte. Ad esempio, si potrebbe designare un erede digitale che abbia il compito di gestire i propri account online e recuperare le informazioni importanti. Inoltre, è importante conservare tutte le informazioni di accesso in un luogo sicuro e condividerle con il proprio erede digitale o con il proprio avvocato. Inoltre, è importante tenere presente che le leggi sull’eredità digitale sono ancora in via di sviluppo e che non esiste un quadro normativo unificato a livello internazionale. Pertanto, è importante rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di successione per avere maggiori informazioni e per pianificare la propria eredità digitale in modo adeguato. Perché è importante proteggere l’eredità digitale? In conclusione, l’eredità digitale è un aspetto importante della pianificazione successoria che non va sottovalutato. Pianificare in anticipo e lavorare con un avvocato specializzato può aiutare a preservare i beni digitali e proteggere i propri cari dalla perdita di informazioni importanti e preziosi ricordi.

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